Le società già costituite al 29/11/2008 hanno l'obbligo di munirsi di una casella di posta elettronica certificata, e di comunicarla al Registro delle Imprese, entro e non oltre il 29/11/2011. Inoltre, dal 29/11/2008 in avanti, tutte le domande di iscrizione al Registro delle Imprese (S1) o le domande di variazione per le società già iscritte (S2) dovranno indicare l’indirizzo di PEC valido ed attivo. Tale adempimento è esente da diritti e bolli.Le imprese individuali, in base al decreto legge n. 185, non hanno alcun obbligo di dotarsi di un proprio indirizzo PEC e di comunicarlo al Registro Imprese. Tuttavia dal 1° Aprile 2010, è entrata in vigore la Comunicazione Unica per tutte le imprese. Anche le imprese individuali dovranno indicare, nella distinta della ComUnica, un indirizzo PEC. La casella PEC che verrà indicata dalle imprese individuali nel modello della Comunicazione Unica, non sarà pubblicata nella certificazione/visura dell'impresa. Nel caso in cui l'impresa individuale decida di pubblicare la propria PEC nella visura/certificazione, dovrà presentare domanda al Registro delle Imprese.Tale adempimento è esente da diritti e bolli. *comma 6 art 16: “le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata. L’iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.”**comma 7 art. 16: “I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.”